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Sez. 3, Sentenza n. 357 del 29/01/1975 (Rv. 373595 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI -APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - TRAVISAMENTO DEI FATTI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1975-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373595-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI -APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - TRAVISAMENTO DEI FATTI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - NECESSITA.*

Non e sindacabile, in Sede di legittimita, l'apprezzamento del giudice del merito che abbia ritenuto non contestata una circostanza di causa, anche se frutto di un travisamento dei fatti, non essendo un errore del genere previsto come motivo di ricorso per Cassazione, salva l'impugnazione per revocazione della relativa pronuncia, ai sensi dell'art 395 n 4 cod proc civ. (Conf 2570/73, mass n 366029; 3030/71, mass n 354326).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)