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Sez. 3, Sentenza n. 6308 del 04/06/1991 (Rv. 472518 - 01)

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Durata - In genere | Clausola derogativa della durata minima legale - Nullità - Sostituzione "ex lege" - Diversa previsione delle parti - Inefficacia.
Stato
decisa il 1991-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472518-01

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Durata - In genere

La nullità della clausola che limita la durata del contratto di locazione soggetto alle disposizioni dell'art. 27 della legge 27 luglio 1978 n. 392 ad un periodo di tempo inferiore al termine minimo stabilito dalla legge determina l'automatica eterointegrazione del contratto, ai sensi del secondo comma dell'art. 1419 cod. civ. con l'applicazione della durata legale, prevista dal quarto comma dello stesso art. 27, ancorché le parti abbiano stabilito che la invalidità anche di una sola delle pattuizioni comporta il venir meno dell'intero negozio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)