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Sez. 3, Sentenza n. 7927 del 26/04/2004 (Rv. 572337 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - IN GENERE | Clausole derogative della durata minima legale - Nullità - Conseguenze - Sostituzione "ex lege" - Diversa previsione delle parti - Irrilevanza - Durata del contratto stabilita in misura superiore a quella legale - Ammissibilità entro il limite massimo di 30 anni ex art.1573 c.c.
Stato
decisa il 2004-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572337-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - IN GENERE

In tema di locazione, la nullità della clausola che limita la durata di un contratto soggetto alle disposizioni dell'art.27, L.392/1978, ad un tempo inferiore al termine minimo stabilito dalla legge determina l'automatica eterointegrazione del contratto, ai sensi del secondo comma dell'art.1419 c.c., con conseguente applicazione della durata legale prevista dal quarto comma del citato art.27, risultando irrilevante l'avere le parti convenuto che l'invalidità anche di una sola clausola contrattuale comporti il venir meno dell'intero negozio. È, viceversa, consentito alle parti convenire una locazione per periodi più lunghi di quello minimo previsto dalla legge, in quanto l'art.27 considera inderogabile la (sola) durata minima senza porre limiti a quella massima, che rimane pertanto ancorata alla generale disposizione di cui all'art.1573, secondo la quale sono consentite le locazione sino a trent'anni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1573, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)