Sez. 5 - , Ordinanza n. 13474 del 02/07/2020 (Rv. 658110 - 02)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Transito di prodotti oleari sul territorio di Paese membro dell’U.E. - Applicazione del reg. (CEE) n. 2568 del 1991 - Provenienza della merce da Paese extra U.E. - Irrilevanza - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
In materia doganale, il transito di prodotti oleari sul territorio di Paese membro dell'U.E. è disciplinato dal reg. (CEE) n. 2568 del 1991 anche quando la merce provenga da Paese extra U.E., atteso che la valutazione, da parte dell'Autorità, del regime doganale da applicare alla merce in transito presuppone il pieno dominio autoritativo e una valutazione discrezionale-tecnica a tutela degli interessi comuni di tutti gli Stati membri dell'Unione, stante il rischio di "comunitarizzazione" della merce.
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 114, Regolam. Commissione CEE 11/07/1991 num. 2568, Regolam. Consiglio CEE 22/09/1966 num. 136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)