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Sez. 5, Sentenza n. 5518 del 06/03/2013 (Rv. 625622 - 01)

AGRICOLTURA - OLIVICOLTURA ED OLII | Art. 61 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Controlli doganali - Condizioni - Partite sfuse di olio di oliva dichiarato "extra vergine" importate da Paese extraCE - Omesso resoconto del campionamento - Nullità del procedimento - Esclusione - Cartellino di etichettatura dei campioni - Equipollenza - Configurabilità - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625622-01

AGRICOLTURA - OLIVICOLTURA ED OLII

In materia doganale, l'art. 61 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, prescrive soltanto che "i campioni o le merci devono, in presenza dell'operatore, essere identificati con i sigilli della dogana e dell'interessato". Ne consegue che l'omissione di resoconto del campionamento di partite sfuse di olio di oliva dichiarato "extra vergine", temporaneamente importate da paese extraCE, in regime di traffico per perfezionamento attivo con riesportazione anticipata (e dunque scarico per equivalente) non determina la nullità del procedimento, potendo nella specie trovare applicazione il criterio della "strumentalità della forma", adeguatamente soddisfatto dalla completa etichettatura dei campioni con apposito cartellino, controfirmato dall'interessato, recante le indicazioni sulle modalità essenziali di tempo, luogo, persona e svolgimento delle operazioni di prelievo.

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 61, Decreto Legisl. 26/03/2010 num. 59

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)