Sez. 2, Sentenza n. 12856 del 28/12/1993 (Rv. 484883 - 01)
Prova civile - Documentale (prova) - Scrittura privata - Verificazione - Disconoscimento | Produzione di scrittura privata in copia autentica - Obbligo di immediato disconoscimento - Esclusione - Fattispecie.
Prova civile - Documentale (prova) - Scrittura privata - Verificazione - Disconoscimento
La parte costituita, contro la quale la scrittura privata è prodotta (anche se in copia fotostatica), ha l'onere, onde evitarne il riconoscimento tacito di disconoscerla o di dichiarare di non conoscerla (se la sottoscrizione proviene dagli autori della parte) nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, salvo il caso che la produzione avvenga in copia autentica non essendo la parte tenuta all'immediata dichiarazione di disconoscimento o di non conoscenza, ma potendo chiedere un congruo "spatium deliberandi" (nella specie la sentenza impugnata confermata dalla S.C. ha ritenuto che la parte avesse implicitamente riconosciuto la scrittura, avendo dichiarato non di non averla sottoscritta, ma di non averne compreso l'esatto contenuto per le sue limitate facoltà cognitive).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)