Sez. L, Sentenza n. 5742 del 25/05/1995 (Rv. 492428 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE | Fotostatiche - Mancanza del disconoscimento - Efficacia probatoria dell'originale - Disconoscimento ex artt. 214 e 215 cod. proc. civ. - Operatività - Anteriormente alla produzione del documento - Inammissibilità - Disconoscimento dell'autenticità del documento riconosciuto conforme all'originale per effetto del mancato disconoscimento della copia fotostatica - Termini ex art. 215 cod. proc. civ. - Applicabilità.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE
L'art. 2719 cod. civ., che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche non autenticate di scritture, si applica anche alle copie fotostatiche ed il suddetto disconoscimento, in mancanza del quale la copia fotografica o fotostatica ha la stessa efficacia probatoria dell'originale, è soggetto alle modalità ed ai termini fissati dagli artt. 214 e 215 cod. proc. civ. per il disconoscimento della propria scrittura e della propria sottoscrizione, il quale può essere effettuato solo dopo la produzione in giudizio della scrittura medesima, irrilevante essendo qualsiasi contestazione anteriore. Ove poi venga riconosciuta, in difetto di un esplicito disconoscimento, la conformità all'originale della copia fotostatica prodotta in giudizio, il disconoscimento dell'autenticità del documento deve essere effettuato, nei termini stabiliti dall'art. 215 cod. proc. civ., con riguardo a detta copia, indipendentemente dal momento dell'eventuale acquisizione dell'originale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2719, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)