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Sez. 1, Sentenza n. 4955 del 30/10/1978 (Rv. 394684 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - DI FATTO - INCOMPATIBILITA CON LA PERSISTENZA DELLA COMUNIONE DI MENSA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394684-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - DI FATTO - INCOMPATIBILITA CON LA PERSISTENZA DELLA COMUNIONE DI MENSA - ESCLUSIONE.*

La circostanza che un coniuge si rechi a consumare i pasti nella abitazione familiare puo dipendere da fattori diversi dall'effettiva esistenza di una comunione materiale e spirituale con l'altro coniuge (difficolta economiche, desiderio di seguire i figli, disagio sociale per lo status di separato), e, pertanto, non e di per se ostativa alla ricorrenza di una situazione di separazione fra i coniugi medesimi, anche al fine della pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. (V 1595/76, mass n 380350).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)