Sez. 1, Sentenza n. 1595 del 07/05/1976 (Rv. 380350 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - IN GENERE - POSSIBILITA O MENO DI RICOSTRUIRE IL CONSORZIO FAMILIARE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - LIMITI - NOZIONE DEL MATRIMONIO - CONSEGUENZE - PREESISTENTE SEPARAZIONE - DI FATTO - CURA DI AFFARI COMUNI - CORDIALI RAPPORTI - INTERESSE PER I FIGLI - POSSIBILITA DI RICOSTRUIRE IL CONSORZIO FAMILIARE - ESCLUSIONE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - IN GENERE - POSSIBILITA O MENO DI RICOSTRUIRE IL CONSORZIO FAMILIARE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - LIMITI - NOZIONE DEL MATRIMONIO - CONSEGUENZE - PREESISTENTE SEPARAZIONE - DI FATTO - CURA DI AFFARI COMUNI - CORDIALI RAPPORTI - INTERESSE PER I FIGLI - POSSIBILITA DI RICOSTRUIRE IL CONSORZIO FAMILIARE - ESCLUSIONE.*
La valutazione del giudice del merito in ordine alla possibilita di ricostruire il consorzio familiare, al fine di escludere la pronuncia di divorzio, e bensi incensurabile in Sede di legittimita per quanto attiene agli accertamenti di fatto, ma e censurabile per quanto attiene alla rispondenza dei criteri seguiti alla concezione del matrimonio, non gia contrattualistica ma comunitaria, di cui agli artt 29 e 30 cost, che comportano una convivenza caratterizzata da una certa organizzazione domestica, dal reciproco aiuto, dai rapporti sessuali (almeno normalmente), nonche dall'intenzione di riservare al coniuge la posizione di esclusivo compagno di vita, anche quando la solidarieta esiga sacrificio. E, nel caso di separazione di fatto durata oltre sei anni, non sono sufficienti a far ritenere la possibilita di ricostruire il consorzio familiare la cura di un coniuge per gli affari economici comuni, la reciproca cordialita di rapporti e l'interesse per la vita dei figli.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 29, Costituzione art. 30, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 1, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)