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Sez. 1, Sentenza n. 1337 del 25/05/1966 (Rv. 322659 - 01)

FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE - INAPPLICABILITA AGLI ISTITUTI AUTORIZZATI AD OPERAZIONI DI CREDITO A MEDIO TERMINE ED AGLI ALTRI ISTITUTI - ESTENSIONE E LIMITAZIONI.*
Stato
decisa il 1966-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322659-01

FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE - INAPPLICABILITA AGLI ISTITUTI AUTORIZZATI AD OPERAZIONI DI CREDITO A MEDIO TERMINE ED AGLI ALTRI ISTITUTI - ESTENSIONE E LIMITAZIONI.*

L'art 20 della legge 30 luglio 1959, n 623 - secondo cui le Disposizioni di cui all'art 67 del RD 16 marzo 1942, n 267, sulla revocatoria fallimentare, non si applicano, dopo che siano decorsi dieci giorni dalla stipulazione del contratto di mutuo, agli istituti autorizzati ad esercitare il credito a medio termine, nonche a tutti gli altri istituti di credito, limitatamente alle operazioni dagli stessi effettuate con fondi statali o con l'assistenza della garanzia dello stato - va intesa nel senso che la restrizione 'limitatamente alle operazioni dagli stessi effettuate con fondi statali o con l'assistenza della garanzia dello statò deve essere riferita a tutti gli altri istituti indicati nella seconda parte della norma, e non anche agli istituti autorizzati ad esercitare il credito a medio termine, rispetto ai quali non e ammessa la revocatoria, decorso il termine di dieci giorni, indipendentemente dalla circostanza che l'operazione sia stata effettuata o meno con fondi statali o con l'assistenza della garanzia dello stato. (Cfr 1408/61).*

Riferimenti normativi: Legge 30/07/1959 num. 623 art. 20 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)