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Sez. 1, Sentenza n. 252 del 11/01/1995 (Rv. 489615 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Revocatoria fallimentare - Esenzione per gli istituti esercenti il credito a medio termine - limitazione alle operazioni effettuate con fondi statali o con l'assistenza dello Stato - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489615-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE

L'esenzione dalla revocatoria fallimentare stabilita dall'art. 20 della legge 30 luglio 1959 n. 623 per gli istituti autorizzati ad esercitare il credito a medio termine risponde a finalità di incentivazione di tale forma di credito, sicché non è ad essa applicabile la limitazione - prevista dall'art. citato per gli altri istituti di credito - alle operazioni effettuate con fondi statali o con l'assistenza dello Stato. L'esenzione dalla revocatoria fallimentare per gli istituti esercenti il credito a medio termine non è venuta meno con l'abrogazione delle disposizioni della legge n. 623 del 1959 effettuata dall'art. 28, ultimo comma, del D.P.R. 9 novembre 1976 n. 902, riguardando tale abrogazione solo le disposizioni sul credito agevolato.

Riferimenti normativi: DPR 09/11/1976 num. 902 art. 28 CORTE COST., Legge 30/07/1959 num. 623 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)