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Sez. 2, Sentenza n. 1462 del 20/06/1967 (Rv. 328136 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO.*
Stato
decisa il 1967-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328136-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO.*

Il- servizio per i contributi unificati in agricoltura-e un ente di diritto pubblico, al quale e preposta la commissione centrale, composta del Presidente e di vari membri. Poiche il d. l l. 8 febbraio 1945, n. 75. Istitutivo del servizio, nell'art.2, preciso i compiti della commissione direttiva centrale, ma non stabili a chi spetta la rappresentanza legale dell' ente, ne se al rappresentante legale occorra espressa autorizzazione per Star in giudizio, deve ritenersi, in base ai principi generali, che il Presidente della commissione (organo collegiale) sia la persona qualificata a rappresentare in giudizio l'ente e che non occorra, all'uopo, alcuna autorizzazione.*

Riferimenti normativi: Legge 08/02/1945 num. 75 art. 2, Legge 22/11/1954 num. 1136 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)