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Sez. 3 - , Ordinanza n. 25366 del 12/10/2018 (Rv. 651463 - 02)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE | Procedura di risarcimento diretto ex art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005 - Mancato pagamento di premi successivi al primo - Applicabilità dell'art. 1901, comma 2, c.c. - Conseguenze.
Stato
decisa il 2018-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651463-02

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE

In tema di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, anche in caso di applicazione della procedura di risarcimento diretto ex art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005 opera il disposto dell'art. 1901, comma 2, c.c., sicché, ove ove il sinistro si sia verificato posteriormente alla scadenza del termine per il pagamento di premi successivi al primo, l'assicurazione resta sospesa solo dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 149 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)