Sez. L - , Sentenza n. 5854 del 08/03/2017 (Rv. 643277 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - SERVIZIO MILITARE | Progressione in carriera - Servizio di leva svolto in pendenza del rapporto di lavoro - Computo - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - SERVIZIO MILITARE
In tema di progressione in carriera del lavoratore, qualora l'avanzamento dipenda dalla mera anzianità di servizio e non da una valutazione di merito sul lavoro svolto, che implica effettività e continuità della prestazione lavorativa, il periodo trascorso in servizio militare di leva, dopo la costituzione del rapporto di lavoro, deve essere computato nell'anzianità utile per l'accesso al più elevato inquadramento.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 412 art. 7 CORTE COST., Costituzione art. 52, Legge 24/12/1986 num. 958 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)