Sez. L, Sentenza n. 14482 del 19/11/2001 (Rv. 550353 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - SERVIZIO MILITARE | Di leva - Ipotesi di progressione automatica di carriera o di livello retributivo - Periodo di tempo trascorso in servizio militare di leva - Computo - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - SERVIZIO MILITARE
In tutte le ipotesi (siano esse legali o contrattuali) in cui il passaggio ad un livello retributivo superiore e la stessa progressione in carriera del lavoratore avvengano per "automatismo" - nel senso che l'avanzamento dipende, nell'uno e nell'altro caso, dalla mera anzianità di servizio e non invece dalla instaurazione di procedure di selezione o comunque dalla effettiva e continua prestazione del servizio- il periodo trascorso in servizio militare di leva deve essere computato utile per l'accesso al più elevato inquadramento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Costituzione art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)