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Sez. 3, Sentenza n. 7131 del 04/05/1999 Ud. (dep. 07/06/1999) Rv. 213741 - 01

PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE | Possesso di beni archeologici - Legittima provenienza - Sentenza di condanna - Fondata sulla assenza di prova da parte dell'imputato - Manifesta illogicità della motivazione - Ragione - Interpretazione del sistema secondo principi costituzionali - Onere della prova - Incombe all'accusa - Fattispecie: condanna fondata anche su altre autonome considerazioni.
Stato
decisa il 1999-05-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213741-01

PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE

Deve ritenersi fondata la censura di manifesta illogicità della motivazione della sentenza di condanna per il cd. furto di cose di antichità e d'arte (art. 67 della legge 1 giugno 1939 n. 1089), laddove la sentenza ha tratto argomento per la colpevolezza dal fatto che l'imputato non ha fornito la prova della legittimità della provenienza di oggetti archeologici rinvenuti in suo possesso. Invero, se dal fatto che le disposizioni in materia, che accanto alla appartenenza allo Stato delle cose d'antichità e d'arte ritrovate prevedono un possesso privato di tali cose, si dovesse ricavare la clausola implicita che per i beni archeologici la proprietà privata è riconosciuta come tale solo se provata (e nella generalità dei casi di proprietà diffusa occorrerebbe provare che essa risale ad epoca anteriore al 1909), il sistema violerebbe l'art. 42 Cost., in quanto ablativo delle cose mobili di proprietà privata per la cui legittimazione richiederebbe una prova impossibile, ed altresì l'art. 24 Cost. perché, quando il possesso costituisce un addebito, la gravità dell'onere probatorio imposto renderebbe impossibile il diritto di difesa. Il sistema, pertanto, letto in aderenza ai precetti costituzionali, non consente che venga posta a carico del cittadino la prova della legittimità del possesso di oggetti archeologici, ma è l'accusa che deve dare la prova della illegittimità del possesso. (Nella specie la Corte ha rigettato il ricorso ritenendo la condanna fondata in modo autonomo su altre argomentazioni relative al fatto, chiuse con il rilievo che il ricorrente aveva omesso qualsiasi allegazione sulla legittimità del possesso, a fronte di vari elementi indizianti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606, Costituzione art. 24, Costituzione art. 42, Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 67

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)