Sez. 2, Sentenza n. 12087 del 27/06/1995 Ud. (dep. 11/12/1995) Rv. 203105 - 01
Patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale (cose d'antichità e d'arte) | Legittimità del possesso di beni archeologici - Prova - Onere del possidente-imputato - Estinzione del reato per prescrizione - Possibilità di dimostrare la legittimità del possesso in sede di esecuzione ai fini della restituzione - Sussistenza.
Patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale (cose d'antichità e d'arte)
Poiché il possesso di oggetti di interesse artistico, storico o archeologico, che appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato fin dalla loro scoperta, si deve ritenere illegittimo a meno che il detentore non dimostri di averli legittimamente acquistati ai sensi degli artt. 43, 44 o 46 legge 1 giugno 1939, n. 1089, nel procedimento penale l'onere di tale dimostrazione incombe sulla persona presso la quale gli oggetti predetti sono stati rinvenuti; tuttavia se il processo si chiude con la declaratoria di estinzione del reato per amnistia o prescrizione, la persona prosciolta, ai fini della restituzione delle cose sequestrate, conserva la possibilità di fornire la prova della legittimità del possesso davanti al giudice dell'esecuzione. (In applicazione di detto principio la Corte ha annullato la sentenza con la quale, dichiarato estinto per prescrizione il delitto di ricettazione di vari reperti archeologici, era stata disposta d'ufficio la restituzione dei predetti oggetti alla competente amministrazione dello Stato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 263 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 676 CORTE COST., Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 43, Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 44, Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 46
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)