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Sez. 3, Sentenza n. 9289 del 09/07/2001 (Rv. 548022 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - IN GENERE | Giustificazione dei poteri del rappresentante - Richiesta da parte del terzo contraente - Omissione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2001-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548022-01

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - IN GENERE

In tema di rappresentanza, il terzo contraente ha soltanto la facoltà, e non anche l'obbligo, di controllare, a mente dell'art. 1393 cod. civ., se colui che si qualifichi rappresentante sia in realtà tale, sicché non basta il semplice comportamento omissivo del terzo stesso per costituirlo in colpa nel caso di abuso della procura (o di mancanza della stessa), occorrendo, per converso, ai fini dell'affermazione che egli abbia agito senza la dovuta diligenza, il concorso di altri elementi, e ciò tanto se l'affidamento del terzo riguardi negozi per i quali è richiesta la forma "ad probationem", tanto se afferisca a negozi formali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1393, Cod. Civ. art. 1398

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)