Sez. 3, Sentenza n. 3988 del 22/04/1999 (Rv. 525608 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - IN GENERE | Principio dell'apparenza del diritto - Operatività - Condizioni - forma scritta "ad probationem" del contratto - Rilevanza - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - IN GENERE
Il principio dell'apparenza del diritto può trovare applicazione con riguardo alla rappresentanza allorché si rilevi l'apparente esistenza in un soggetto del potere di rappresentare altro soggetto, tale apparenza sia fondata su elementi obiettivi idonei a giustificare l'erroneo e incolpevole convincimento in chi l'invoca che la situazione apparente rispecchi la realtà giuridica, l'apparenza sia determinata da un comportamento colposo dell'apparente rappresentato; tale regola opera anche nel caso in cui l'affidamento riguardi negozi per i i quali è richiesta la forma scritta "ad probationem" (nella specie un contratto di assicurazione), in quanto, a differenza che per i contratti per i quali la forma scritta è richiesta "ad substantiam", non sussiste un onere legale di documentazione della procura dalla cui mancanza potrebbe discendere una colpa inescusabile dell'altro contraente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1388, Cod. Civ. art. 1393
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)