Sez. 1, Sentenza n. 4195 del 27/04/1999 (Rv. 525793 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ | Procedimento di primo grado - Fallimento di una delle parti - Omessa dichiarazione da parte del procuratore costituito - Notificazione dell'appello alla curatela fallimentare - Inesistenza giuridica dell'atto - Sanatoria - Ammissibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ
È giuridicamente inesistente la notificazione dell'atto di appello alla curatela del fallimento di una delle parti del processo di primo grado nel caso in cui la pronuncia del fallimento -intervenuto in quella fase del giudizio- non sia stata oggetto di dichiarazione da parte del procuratore costituito. La conseguente inammissibilità dell'impugnazione non può, pertanto, essere sanata per effetto della costituzione in giudizio e dell'accettazione del contraddittorio nel merito da parte del curatore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 286, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)