Sez. 1, Sentenza n. 4547 del 27/03/2003 (Rv. 561503 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI | Processo di appello - Fallimento di una delle parti - Omessa dichiarazione del procuratore costituito - Ricorso per cassazione - Notificazione al curatore - Validità.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI
Nell'ipotesi in cui, nel corso del giudizio di appello, intervenga la dichiarazione di fallimento di una delle parti, senza che tale evento sia stato dichiarato o notificato a norma dell'art. 300 cod. proc. civ., deve ritenersi pienamente valida la notificazione del ricorso per cassazione effettuata al curatore del fallimento, essendo questi, ai sensi dell'art. 43 della legge fall., il naturale destinatario della "vocatio in ius" per l'impugnazione, non legittimato, perciò, a dolersi della notificazione dell'atto di impugnazione nei suoi confronti o a dedurre, per ciò solo, l'irritualità della notificazione medesima.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)