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Sez. L - , Ordinanza n. 11416 del 11/05/2018 (Rv. 648873 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - IN GENERE | Natura - Atto giuridico in senso stretto - Configurabilità - Regole ermeneutiche applicabili - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648873-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - IN GENERE

In tema di interpretazione di un atto di costituzione in mora, la sua natura di atto giuridico in senso stretto (nonché recettizio) non consente l'applicabilità diretta ed immediata dei principi sui vizi del volere e della capacità dettati in tema di atti negoziali, ma legittima il ricorso, in via analogica, alle regole di ermeneutica, in quanto compatibili, degli atti negoziali stessi, con la conseguenza che tale attività interpretativa si traduce in un'indagine di fatto istituzionalmente affidata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità nei soli casi di inadeguatezza della motivazione - tale, cioè, da non consentire la ricostruzione dell' "iter" logico seguito dal giudice per giungere all'attribuzione di un certo contenuto (e di una certa significazione) all'atto in esame - ovvero di inosservanza delle norme ermeneutiche compatibili con gli atti giuridici in senso stretto.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto quale valido atto di costituzione in mora un'impugnativa stragiudiziale di licenziamento con contestuale offerta di prestazioni lavorative).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)