Sez. L - , Sentenza n. 10883 del 23/04/2021 (Rv. 661011 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Impugnativa ex art. 6 della l. n. 604 del 1966 - Impiego di formule particolari - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE
Per impugnare il licenziamento non si richiedono formule particolari, essendo sufficiente, come testualmente specificato dall'art. 6 della l. n. 604 del 1966, qualsiasi atto scritto idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore di impugnare il licenziamento.(Nella specie, la sentenza confermata dalla S.C. aveva ritenuto idonea la comunicazione a mezzo PEC, inviata dal difensore del lavoratore, cui era allegato un file formato "pdf" contenente la scansione dell'impugnazione del licenziamento sottoscritta da entrambi).
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 com. 1 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)