Sez. 1, Sentenza n. 828 del 03/05/1967 (Rv. 326936 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE - INDICAZIONE DELLA DATA - SUSSISTENZA AL MOMENTO DELL'EMISSIONE - NECESSITA AI FINI DELLA VALIDITA COME TITOLO ESECUTIVO.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE - INDICAZIONE DELLA DATA - SUSSISTENZA AL MOMENTO DELL'EMISSIONE - NECESSITA AI FINI DELLA VALIDITA COME TITOLO ESECUTIVO.*
Agli effetti della validita dell'assegno bancario come titolo esecutivo, e necessario che il requisito della - indicazione della data, tassativamente prescritto dall'art. 1 n.5 del R.d. 21 dicembre 1933 n.1736, sussista nel momento in cui l'assegno viene emesso, e cio sia perche la data di emissione serve a stabilire, a norma dell'art. 32 del citato R.d., il giorno dal quale deve decorrere il termine di presentazione al trattario, decorso il quale il portatore decade dall'Azione di regresso, sia perche il bollo apposto in misura fissa sull'assegno lascia presumere che questi debba avere breve vita, sia, infine, perche, in Mancanza della data di emissione, l'assegno potrebbe circolare a tempo indeterminato ed usufruire cosi indebitamente la funzione propria della cambiale.*
Riferimenti normativi: Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 2, Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 32 CORTE COST., Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)