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Sez. 3, Sentenza n. 1337 del 07/02/2000 (Rv. 533564 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN BIANCO | Nell'indicazione della data - Conseguenze - Nullità dell'assegno ed inesistenza del titolo esecutivo - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza - Necessità.
Stato
decisa il 2000-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533564-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN BIANCO

L'esistenza del titolo esecutivo costituisce la condizione necessaria dell'esercizio dell'azione esecutiva, e deve, indipendentemente dall'atteggiamento delle parti, essere sempre verificata d'ufficio dal giudice, il quale, pertanto, dovrà dichiarare la nullità del precetto ove questo risulti intimato sulla base di un assegno bancario privo di data e perciò nullo come tale ed inesistente come titolo esecutivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 1, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 55

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)