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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1565 del 27/01/2016 (Rv. 638625 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Agevolazioni tributarie in favore della piccola proprietà contadina - Coltivazione nella diretta detenzione della persona fisica o nella detenzione mediata attraverso la qualità di socio di società di persone - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2016-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638625-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In materia di agevolazioni concesse in favore della piccola proprietà contadina, non incorre in alcuna decadenza, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs n. 228 del 2001, il coltivatore diretto che prosegua la coltivazione del fondo in veste di socio di nuova società di persone esercente attività agricola, restando indifferente che la coltivazione avvenga nella diretta detenzione di persona fisica o mediata dal socio, qualunque sia la compagine sociale, sicché non si applicano i limiti previsti dall'art. 11 del d.lgs. n. 228 del 2001.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/05/2001 num. 228 art. 9, Decreto Legisl. 18/05/2001 num. 228 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)