Sez. L, Sentenza n. 1427 del 01/02/2012 (Rv. 620850 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Benefici previsti in favore dell'imprenditore agricolo a titolo principale dalla legge n. 153 del 1975 - Gestione in forma collettiva dell'attività d'impresa agricola - Applicabilità - Esclusione - Applicabilità retroattiva dell'art. 10 del d.lgs. n. 228 del 2001 - Esclusione - Ragioni.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
I benefici previsti in favore dell'imprenditore agricolo a titolo principale dalla legge 9 maggio 1975 n. 153, titolo III, nella formulazione "ratione temporis" applicabile prima delle modifiche apportate dall'art. 10 del d.lgs. 18 maggio 2001 n. 228, non si applicano alle società commerciali, ancorché di persone, stante l'inequivoca differenza, giuridica e lessicale, tra le stesse e le associazioni di imprenditori agricoli contemplate dalla norma. Né, "a fortiori", tali società possono ottenere in persona dei loro soci la necessaria iscrizione nei relativi elenchi, atteso che la suddetta normativa non risulta disapplicabile in forza del diritto comunitario, posto che il regolamento CE n. 2328 del 1991 (art. 5, n. 5, ultimo comma), e il regolamento CE n. 797 del 1985 (art. 2, numero 5, ultimo comma) hanno rimesso allo Stato nazionale, al riguardo, le necessarie misure per la sua attuazione.
Riferimenti normativi: Legge 09/05/1975 num. 153 art. 12, Legge 09/05/1975 num. 153 art. 13, Decreto Legisl. 18/05/2001 num. 228 art. 10, Decreto Legisl. 29/03/2004 num. 99 art. 1, Regolam. Comunitario 12/03/1985 num. 797 art. 2, Regolam. Comunitario 15/07/1991 num. 2328 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)