Sez. 1, Sentenza n. 1948 del 10/12/1980 Ud. (dep. 09/03/1981) Rv. 147958 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - GIUDIZI DIRETTISSIMI SPECIALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO ATIPICO PREVISTO DALLA LEGGE SUL CONTROLLO DELLE ARMI - OBBLIGATORIETA - STATUS LIBERTATIS DELL'IMPUTATO - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - GIUDIZI DIRETTISSIMI SPECIALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO ATIPICO PREVISTO DALLA LEGGE SUL CONTROLLO DELLE ARMI - OBBLIGATORIETA - STATUS LIBERTATIS DELL'IMPUTATO - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE.*
Il procedimento direttissimo atipico previsto dall'art 2 della legge n 497 del 1974 deve obbligatoriamente essere instaurato in ordine ai reati per cui e prescritto anche nei confronti di persone che non si trovino in istato di arresto e con il solo limite che non siano necessarie speciali indagini. (la Cassazione ha chiarito che tale Obbligo rende inapplicabili le norme sull'istruzione sommaria ed in particolare la possibilita di richiedere la trasformazione della stessa ai sensi dell'art 389 cod proc pen ed autorizza l'adozione, da parte del procuratore della Repubblica, dello strumento del decreto di citazione). (V mass n 145313; (V mass n 142437; (V mass n 141534, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)