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Sez. 1, Sentenza n. 6183 del 21/03/1980 Ud. (dep. 15/05/1980) Rv. 145313 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - GIUDIZI DIRETTISSIMI SPECIALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO ATIPICO OBBLIGATORIO PREVISTO DALLA LEGGE SUL CONTROLLO DELLE ARMI - RAPPORTI COL GIUDIZIO DIRETTISSIMO ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1980-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/145313-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - GIUDIZI DIRETTISSIMI SPECIALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO ATIPICO OBBLIGATORIO PREVISTO DALLA LEGGE SUL CONTROLLO DELLE ARMI - RAPPORTI COL GIUDIZIO DIRETTISSIMO ORDINARIO.*

Il giudizio direttissimo atipico obbligatorio previsto dall'art 2 della legge n 497 del 1974 e svincolato dalle condizioni legittimanti il giudizio direttissimo ordinario previste sia dal primo che dal secondo comma dell'art 502 del codice di procedura penale, tranne quella della non necessita di speciali indagini espressamente mantenuta ferma. In conseguenza, per la legittimita del predetto giudizio direttissimo atipico non e richiesto che l'ordine di cattura sia emesso entro il trentesimo giorno dal commesso reato e che l'arrestato sia presentato all'udienza non oltre il decimo giorno dall'arresto, essendo, anzi, consentito attuare il giudizio in esame anche nei confronti del latitante, dell'imputato detenuto che rifiuti di assistere al dibattimento e dell'imputato libero, anche se rimasto contumace. (Conf mass nn 142786, 142437, 141534, 140218, 140006, 138830, 138361 ed ivi citate; sulla manifesta infondatezza delle varie questioni di legittimita costituzionale proposte, V mass nn 140179, 140178, 139355).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)