Sez. L, Sentenza n. 3384 del 07/04/1987 (Rv. 452421 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE - ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PROCURATORE NELL'AMBITO DEL DISTRETTO - MANDATO RILASCIATO AL PROCURATORE DI NOMINARE IN ALTRO DISTRETTO DEI PROCURATORI IVI ABILITATI - AMMISSIBILITÀ - AUTONOMA PROCURA "AD NEGOTIA" - CONFIGURABILITÀ - PROCURATORI NOMINATI DAL PROCURATORE IN VIRTÙ DEL PREDETTO MANDATO - NATURA DI SOSTITUTI DEL LEGALE SUBMANDANTE - ESCLUSIONE - DI RAPPRESENTANTI PROCESSUALI DELLA PARTE - SUSSISTENZA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE - ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PROCURATORE NELL'AMBITO DEL DISTRETTO - MANDATO RILASCIATO AL PROCURATORE DI NOMINARE IN ALTRO DISTRETTO DEI PROCURATORI IVI ABILITATI - AMMISSIBILITÀ - AUTONOMA PROCURA "AD NEGOTIA" - CONFIGURABILITÀ - PROCURATORI NOMINATI DAL PROCURATORE IN VIRTÙ DEL PREDETTO MANDATO - NATURA DI SOSTITUTI DEL LEGALE SUBMANDANTE - ESCLUSIONE - DI RAPPRESENTANTI PROCESSUALI DELLA PARTE - SUSSISTENZA.*
L'art. 5 del R.d. legge 27 novembre 1933 - nello statuire che i procuratori possono esercitare la professione soltanto davanti alla Corte di appello e gli altri uffici giudiziari del distretto in cui è compreso il tribunale al quale sono assegnati - non estende gli effetti di detta limitazione, di carattere pubblicistico, alla facoltà, che può essere attribuita dal mandante allo stesso procuratore (come ad altra persona), di nominare in altro distretto dei procuratori che siano ivi abilitati e che si caratterizza come autonoma procura ad negotia, che supera i limiti del contestuale mandato ad litem, con la conseguenza che gli altri procuratori e difensori nominati dal procuratore legale in virtù di quella procura, hanno veste non già di sostituti del legale che li nomina bensì, al pari di questi, di rappresentanti processuali della parte. (Conf 7100/87, mass n 431721, sulla seconda parte; (Conf 3034/85, mass n 440745, sulla seconda parte; (Conf 1919/68, mass n 341070, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1387, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)