Sez. 1, Sentenza n. 1919 del 30/05/1969 (Rv. 341070 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - FACOLTA DI NOMINARE ALTRI PROCURATORI ESERCENTI IN DISTRETTI GIUDIZIARI DIVERSI - CONFERIMENTO AL PROCURATORE - POSSIBILITA - ACCERTAMENTO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - FACOLTA DI NOMINARE ALTRI PROCURATORI ESERCENTI IN DISTRETTI GIUDIZIARI DIVERSI - CONFERIMENTO AL PROCURATORE - POSSIBILITA - ACCERTAMENTO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Il negozio giuridico di rappresentanza processuale che deriva dal rilascio della procura, in quanto non sia regolato dalla legge di rito, e soggetto alle norme del codice civile, fra cui quella dell'art 1704, la quale prevede la possibilita di conferire ad altra persona il potere di agire in nome del mandante, e quella dell'art 1717, che autorizza il mandatario a sostituire altri a se stesso quando cio sia necessario per la natura dell'incarico sostituzione che, a fortiori, e ammessa quando sia espressamente consentita dal mandante. E, pertanto, e vero che l'art. 5 del RDL 27 novembre 1933, n. 1578 statuisce che i procuratori possono esercitare la professione soltanto davanti alla Corte d' appello e gli altri uffici giudiziari del distretto in cui e compreso il tribunale al quale sono assegnati, tuttavia detta limitazione, di carattere pubblicistico, non estende i suoi effetti alla facolta che puo essere attribuita dal mandante allo stesso procuratore, come ad altra persona, di nominare in altro distretto dei procuratori che siano ivi abilitati. L'esame sulla concreta sussistenza di detta facolta costituisce un accertamento di fatto insindacabile in Sede di legittimita, se congruamente e logicamente motivato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)