Sez. 6 - , Sentenza n. 8616 del 30/01/2020 Cc. (dep. 03/03/2020) Rv. 278459 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Condizioni ostative all’estradizione – Pena prevista dalla legislazione dello Stato richiedente – Verifica in concreto della sua natura – Necessità – Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
In tema di estradizione per l'estero, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa prevista dall'art. 698, comma 1, cod. proc. pen., la Corte di appello è tenuta a verificare se la pena prevista dalla legislazione dello Stato richiedente, al di là della sua denominazione formale, consista effettivamente in un trattamento che violi i diritti fondamentali della persona. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione di concessione dell'estradizione verso la Russia, rilevando la necessità di accertare se la pena dei "lavori forzati", prevista dallo Stato richiedente, abbia una concreta finalità rieducativa e di reintegrazione del condannato e preveda lo svolgimento del lavoro con le modalità ordinariamente richieste ai detenuti).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 698 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)