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Sez. 6 - , Sentenza n. 19392 del 25/06/2020 Cc. (dep. 26/06/2020) Rv. 279263 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Pericolo di atti persecutori o di trattamenti inumani o degradanti – Accertamenti della Corte d’appello – Riconoscimento all’estradando dello “status” di protezione internazionale sussidiaria da parte della competente commissione del Ministero degli interni – Sentenza contraria all’estradizione motivata in base al predetto provvedimento ministeriale – Legittimità – Condizioni – Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-06-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279263-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI

In tema di estradizione per l'estero, la Corte d'appello può fondare la propria decisione contraria, ai sensi degli artt. 705, comma 2, lett. c), e 698, comma 1, cod. proc. pen., sul provvedimento della competente Commissione territoriale del Ministero degli interni che abbia riconosciuto all'estradando lo "status" di protezione internazionale sussidiaria, per il pericolo di esposizione a trattamenti disumani e degradanti in caso di rientro nello Stato richiedente l'estradizione, ove quest'ultimo provvedimento sia riconosciuto dal giudice completo, certo e affidabile. (Fattispecie relativa a estradizione verso la repubblica del Kosovo, in cui la Corte ha ritenuto incensurabile la valutazione in fatto del provvedimento reiettivo dell'istanza di protezione internazionale proposta dall'estradando, rilevando che non fosse provato che il predetto potesse essere oggetto di persecuzione da parte dei familiari della vittima).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 698 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 2 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)