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Sez. L, Sentenza n. 3398 del 19/03/1992 (Rv. 476350 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Sanzioni civili | Regolarizzazione contributiva ex D.L. n. 536 del 1987 - Somma aggiuntiva nella misura degl'interessi maggiorati di tre punti - Sostituzione alla detta originaria somma di un'obbligazione di soli interessi legali - Esclusione - Conseguenze - Opposizione a decreto ingiuntivo relativo a contributi e somme aggiuntive - Determinazione del diverso importo di queste ultime in caso di proposta domanda di regolarizzazione - Compito del giudice dell'opposizione.
Stato
decisa il 1992-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476350-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Sanzioni civili

L'art. 4, comma settimo, del d.l. 30 dicembre 1987 n. 536 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988 n. 48), nel disporre, con riguardo al debitore previdenziale che abbia presentato domanda di regolarizzazione ai sensi di tale norma, che in tal caso la somma aggiuntiva è dovuta nella misura degli interessi, maggiorati di tre punti, previsti dagli accordi interbancari di cui all'art. 13 del d.l. 29 luglio 1981 n. 402 (convertito con legge n. 537 del 1981) e successive modificazioni ed integrazioni, entro il limite massimo del cento per cento dei contributi o premi, non ha inteso configurare un' ipotesi di novazione legale e sostituire alla originaria somma aggiuntiva, prevista come sanzione civile per gli inadempienti, un' obbligazione di soli interessi legali, atteso che anche il diverso importo determinato nella misura degli interessi maggiorati è dovuto a titolo di sanzione civile. Ne consegue che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento all'INPS di contributi e somme aggiuntive, spetta al giudice determinare il diverso importo delle somme aggiuntive dovute dall'opponente che ha presentato la domanda di regolarizzazione ai sensi della disposizione citata, dovendo esso ritenersi compreso nelle somme aggiuntive già domandate dall'istituto previdenziale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/07/1981 num. 402 art. 13 CORTE COST., Legge 26/09/1981 num. 537 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1987 num. 536 art. 4, Legge 29/02/1988 num. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)