Sez. L, Sentenza n. 15441 del 10/08/2004 (Rv. 579330 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI | Regolarizzazione contributiva ex D.L. n. 536 del 1987 - Somma aggiuntiva nella misura degli interessi maggiorati di tre punti - Sostituzione alla detta originaria somma di una obbligazione di soli interessi legali - Esclusione - Conseguenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI
L'art. 4, comma settimo, del D.L. 30 dicembre 1987 n. 536 (convertito con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988 n. 48), nel disporre, con riguardo al debitore previdenziale che abbia presentato domanda di regolarizzazione contributiva (cosiddetto condono previdenziale) ai sensi di tale norma, che in tal caso le somme aggiuntive (cosiddette sanzioni civili) sono dovute in misura ridotta, pari agli interessi, maggiorati di tre punti, previsti dagli accordi interbancari di cui all'art. 13 del D.L. 29 luglio 1981 n. 402, convertito con legge n. 537 del 1981 e successive modificazioni ed integrazioni, entro il limite massimo del cento per cento dei contributi o premi, non ha inteso configurare un'ipotesi di novazione legale e sostituire alla originaria somma aggiuntiva, prevista come sanzione civile per omissioni contributive, un'obbligazione di soli interessi legali, atteso che anche il diverso importo, determinato nella misura degli interessi maggiorati, è dovuto a titolo di sanzione civile. Il contribuente resta, pertanto, gravato, oltre che, ovviamente, della obbligazione contributiva, anche della somma aggiuntiva, dovuta peraltro in misura ridotta o in misura piena a seconda che il contribuente fruisca o meno del beneficio del condono. Coerentemente, il pagamento rateale, al quale il contribuente è ammesso a seguito della domanda di condono, non può non riguardare anche la somma aggiuntiva, sia pure nella misura ridotta, in alternativa alla originaria somma aggiuntiva in misura piena, la quale, a sua volta, non può non trovare applicazione nella ipotesi di decadenza - comminata per il mancato versamento anche di una sola rata - dal beneficio del condono.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/07/1981 num. 402 art. 13 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1987 num. 536 art. 4, Legge 26/09/1981 num. 537 CORTE COST., Legge 29/02/1988 num. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)