Sez. L, Sentenza n. 749 del 08/02/1982 (Rv. 418569 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - IN GENERE - PRESUPPOSTO - DEPOSITO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO COMPLETA DI MOTIVAZIONE - RICORSO AVVERSO SENTENZA MUNITA DEL SOLO DISPOSITIVO - INAMMISSIBILITÀ - SUCCESSIVO RICORSO AVVERSO LA SENTENZA COMPLETA - AMMISSIBILITÀ - IMPEDIMENTO EX ART. 358 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - IN GENERE - PRESUPPOSTO - DEPOSITO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO COMPLETA DI MOTIVAZIONE - RICORSO AVVERSO SENTENZA MUNITA DEL SOLO DISPOSITIVO - INAMMISSIBILITÀ - SUCCESSIVO RICORSO AVVERSO LA SENTENZA COMPLETA - AMMISSIBILITÀ - IMPEDIMENTO EX ART. 358 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE.*
Il potere di proporre impugnazione avverso le sentenze emesse dal giudice del lavoro secondo il rito introdotto con la legge 11 agosto 1973 n. 533, salva l'ipotesi eccezionale prevista dall'art. 433 cod. proc. civ. (proposizione di appello con riserva dei motivi, nel caso di esecuzione iniziata in forza del solo dispositivo della sentenza di primo grado), postula l'avvenuto deposito in cancelleria, a norma dell'art. 430 cod. proc. civ., della sentenza, completa di tutti i suoi elementi costitutivi previsti dall'art. 132 cod. proc. civ.. pertanto, ove non ricorra l'indicata eccezione e sia stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto avverso il solo dispositivo, ben può il soccombente proporre rituale appello, entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza - o, in Mancanza, entro il termine annuale decorrente dal deposito suddetto -, non ostandovi il disposto dell'art. 358 cod. proc. civ. il quale, nel sancire la non riproponibilità dell'appello dichiarato inammissibile o improcedibile, si riferisce ad ipotesi in cui il gravame sia stato sperimentato avverso una sentenza già perfezionata in ciascuno dei menzionati elementi e venuta a giuridica esistenza con il deposito nei modi di legge. (V 2359/80, mass n 406049; (V 5480/78, mass n 395252).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 358, Cod. Proc. Civ. art. 433
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)