Sez. L, Sentenza n. 2359 del 12/04/1980 (Rv. 406049 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - PREVIO DEPOSITO DELLA SENTENZA IN CANCELLERIA - NECESSITA - LIMITI - APPELLO PROPOSTO DOPO LA SOLA LETTURA DEL DISPOSITIVO IN UDIENZA - INAMMISSIBILITA - RITUALE IMPUGNAZIONE DOPO IL PREDETTO DEPOSITO - AMMISSIBILITA - CONSUNZIONE DEL DIRITTO ALL'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - PREVIO DEPOSITO DELLA SENTENZA IN CANCELLERIA - NECESSITA - LIMITI - APPELLO PROPOSTO DOPO LA SOLA LETTURA DEL DISPOSITIVO IN UDIENZA - INAMMISSIBILITA - RITUALE IMPUGNAZIONE DOPO IL PREDETTO DEPOSITO - AMMISSIBILITA - CONSUNZIONE DEL DIRITTO ALL'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE.*
Qualora l'appello contro la sentenza emessa dal giudice del lavoro, proposto dopo la lettura del dispositivo in udienza, ma prima del deposito della sentenza (al di fuori dell'ipotesi di appello con riserva dei motivi per il caso di esecuzione iniziata in forza del solo dispositivo della sentenza di primo grado) sia stato dichiarato inammissibile, resta salva la possibilita, per la parte, di proporre, successivamente, rituale impugnazione dopo detto deposito, non potendosi avere la consunzione irreparabile del diritto alla impugnazione della sentenza, a norma dell'art 358 cod proc civ, per la Mancanza dell'oggetto stesso dell'appello, costituito dalla giuridica esistenza della sentenza completa dei suoi elementi costitutivi e depositata a termini di legge. (Conf 5480/78, mass n 395252).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 358, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 430, Cod. Proc. Civ. art. 433, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)