Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 27713 del 21/11/2017 (Rv. 646426 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | - Pensioni - AssoggettabilitĂ ad IRPEF - Benefici consessi ai pensionati - rilevanza - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE
In tema di determinazione del reddito delle persone fisiche ai fini dell’assoggettamento alla relativa imposta, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 917 del 1986, le pensioni di ogni genere costituiscono redditi di lavoro dipendente nella cui nozione vanno comprese tutte le somme ed i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro, ivi compreso lo sconto sui costi della energia elettrica consumata, in quanto concesso dal datore di lavoro ai propri dipendenti e pensionati. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto legittimo il silenzio rifiuto formatosi in merito ad una istanza di romborso di imposte trattenute dall'I.N.P.S. sulla pensione erogata quanto al controvalore dello sconto tariffario applicato al contribuente sul prezzo dell'energia elettrica da Enel s.p.a., datrice di lavoro).
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 16 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 49, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)