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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25293 del 28/11/2014 (Rv. 633649 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Pensioni privilegiate ordinarie - Assoggettabilità ad IRPEF - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633649-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

L'intero ammontare delle pensioni privilegiate ordinarie, ivi compresa la quota di aumento, pari al decimo della pensione stessa, ex art. 67 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, soggiace ad imposizione fiscale diretta, in quanto esse non sono comprese tra i redditi indicati dall'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e non possono essere assimilate, tenuto conto della natura eccezionale dei casi di esenzione, alle pensioni di guerra o, a seguito della sentenza n. 387 del 1989 della Corte costituzionale, alle pensioni per invalidità contratta nel servizio militare di leva. Né in senso contrario ha rilievo l'eventuale componente risarcitoria dei suddetti trattamenti, che non incide sulla loro natura di retribuzione differita di prestazioni lavorative.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 34 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 67 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)