Sez. 1, Sentenza n. 405 del 27/01/1977 (Rv. 383953 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - IN GENERE - MODALITA - INOSSERVANZA - TEMPESTIVA ECCEZIONE - MANCANZA - DEDUZIONE CON L'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - IN GENERE - MODALITA - INOSSERVANZA - TEMPESTIVA ECCEZIONE - MANCANZA - DEDUZIONE CON L'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE.*
Le modalita relative all'acquisizione della prova testimoniale sono stabilite nell'esclusivo interesse delle parti, e, pertanto, la loro inosservanza (nella specie, con riguardo alla riduzione di liste di testi in precedenza ammessi) non puo essere dedotta come motivo di impugnazione, ove non denunciata immediatamente con la prima difesa successiva al verificarsi della medesima. (V 446/76, mass n 379090; (V 1053/73, mass n 363497).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 245
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)