Sez. 1, Sentenza n. 10886 del 09/06/2004 (Rv. 573439 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Ricongiungimento familiare (T.U. n. 286 del 1998, e succ. modif.) - Diniego - Ricorso (avverso il) - Procedimento in camera di consiglio - Decreto reso dalla corte d'appello in sede di reclamo - Legittimazione del procuratore generale presso la corte d'appello a proporre ricorso per cassazione - Esclusione - Fondamento.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
Non essendo configurabile un intervento necessario o un parere obbligatorio del pubblico ministero nel procedimento, che si svolge nei modi di cui agli artt. 737 e ss. cod. proc. civ., conseguente al ricorso dello straniero, titolare di permesso di soggiorno, avverso il provvedimento della pubblica amministrazione di diniego al nulla osta al ricongiungimento familiare (artt. 29 e 30, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e succ. modif.), ed essendo del pari da escludere che l'impugnativa "de qua" riguardi lo stato e la capacità delle persone, deve negarsi al procuratore generale presso la corte d'appello la legittimazione a proporre ricorso per cassazione avverso il decreto reso, in sede di reclamo, dalla corte d'appello.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 28, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 29 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 30 com. 6 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 69, Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 72, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 740, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)