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Sez. U, Sentenza n. 27145 del 13/11/2008 (Rv. 605231 - 01)

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Interruzione del trattamento di sostegno vitale artificiale - Istanza proposta nell'interesse di persona in stato vegetativo permanente - Decreto di accoglimento della corte di appello - Ricorso per cassazione del P.G. presso il giudice "a quo" - Inammissibilità - Ragioni - Ricorso nell'interesse della legge - Non configurabilità - Dubbi di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605231-01

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal P.G. presso la corte di appello avverso il decreto della medesima corte che accoglie l'istanza del tutore e del curatore speciale di persona in stato vegetativo permanente diretta ad ottenere l'autorizzazione a disporre l'interruzione del trattamento di sostegno vitale artificiale realizzato mediante alimentazione con sondino nasogastrico (nella specie, in sede di rinvio, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla S.C.), dal momento che il potere di impugnazione spetta al P.M. presso il giudice "a quo" solo contro le sentenze emesse nelle cause previste dall'art. 72, commi 3 e 4, cod. proc. civ. nonché in quelle che egli stesso avrebbe potuto proporre (art. 69 cod. proc. civ.), non invece nelle cause in cui deve intervenire a pena di nullità, pur se relative allo stato e alla capacità delle persone, tenuto conto che il potere di impugnazione "nell'interesse della legge" spetta solo al P.G. presso la S.C., ai sensi dell'art. 363 cod. proc. civ.; né tale limitazione del potere di impugnazione del P.M. presso il giudice "a quo" può ingenerare alcun dubbio di legittimità costituzionale, con riguardo ai profili di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, essendo ragionevole il non identico trattamento di fattispecie connotate da un prevalente interesse pubblico (come quelle cui fa rinvio l'art. 69 cod. proc. civ.), solo in ragione del quale si giustifica l'attribuzione di più incisivi poteri anche impugnatori al P.M., rispetto a quelle nelle quali viene in rilievo un diritto personalissimo del soggetto di spessore costituzionale (qual è il diritto di autodeterminazione terapeutica in tutte le fasi, anche terminale, della vita) al cui esercizio è coerente che il P.M. non possa contrapporsi fino al punto di impugnare una decisione di accoglimento della domanda di tutela del titolare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 69, Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 72, Cod. Proc. Civ. art. 363, Costituzione art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)