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Sez. 1 - , Ordinanza n. 6530 del 03/03/2023 (Rv. 667004 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - IN GENERE | Marchio nazionale - Decadenza per mancato uso dello stesso - Art. 121 c.p.i. - Modifica introdotta con il d.lgs. n. 15 del 2019 - Onere della prova - Differenze nei due regimi.
Stato
decisa il 2023-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667004-01

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - IN GENERE

In tema di marchio nazionale, il regime probatorio relativo alla decadenza per mancato uso del segno distintivo opera diversamente a seconda della formulazione dell'art. 121 c.p.i., in quanto nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 15 del 2019, l'onere di provare il mancato utilizzo di un marchio nell'intero territorio nazionale grava sull'attore che agisca per la declaratoria di decadenza della privativa, mentre nella vigenza del testo normativo così modificato, non suscettibile di applicazione retroattiva, in caso di domanda o eccezione di decadenza di un marchio per non uso, la prova dell'utilizzazione del segno deve essere fornita dal titolare.

Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 121, Decreto Legisl. 20/02/2019 num. 15 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)