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Sez. 1 - , Ordinanza n. 30455 del 17/10/2022 (Rv. 666037 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - NOVITA' E ORIGINALITA', PREUSO | Nullità del marchio - Onere della prova a carico di colui che chiede l'accertamento della nullità in via riconvenzionale - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666037-01

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - NOVITA' E ORIGINALITA', PREUSO

In tema di marchio comunitario registrato, a fronte della domanda del relativo titolare volta ad ottenerne tutela, fa capo a colui che chiede in via riconvenzionale l'accertamento della nullità del marchio stesso l'onere di provarne la causa di invalidità, ai sensi dell'art. 121 Codice della proprietà industriale. (Nella specie, la S.C., in una causa inerente a diritti di privativa industriale aventi ad oggetto la forma di borse da donna, ha cassato la sentenza d'appello, che aveva trascurato di considerare come, godendo il marchio comunitario registrato di una presunzione semplice di validità, incomba conseguentemente su chi impugna il titolo provarne la nullità).

Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 121

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)