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Sez. 2, Sentenza n. 222 del 12/02/1965 (Rv. 310303 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO- DIFFERENZA DEL LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1965-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/310303-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO- DIFFERENZA DEL LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITÀ.*

Sempre che non siano violati i criteri che, in punto di diritto, differenziano il rapporto di lavoro autonomo da quello di lavoro subordinato, la valutazione compiuta al riguardo dal giudice di merito per accertare gli elementi di fatto posti a base della qualificazione giuridica del rapporto, e incensurabile in Sede di legittimità. (nella specie i giudici di merito avevano riconosciuto l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a domicilio, avendo accertato il difetto di un'autonomia in senso tecnico, in quanto l'imprenditore impartiva le sue direttive e somministrava le materie prime e ricorrevano, inoltre, gli estremi della collaborazione e della subordinazione con retribuzione a cottimo, essendo risultato che il lavoro veniva eseguito soltanto dalla dipendente (pantalonaia) e dai suoi familiari con carattere di continuità e con conseguente inserimento della lavoratrice nell'organizzazione dell'impresa). (V. 1014/63, 2419/61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)