Sez. 3 - , Sentenza n. 13884 del 06/07/2020 (Rv. 658618 - 02)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA | Struttura sanitaria accreditata - Credito per le prestazioni erogate nell'ambito del servizio sanitario nazionale - Determinazione e comunicazione del tetto di spesa - Conseguenze in tema di indebito arricchimento.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA
L'azienda sanitaria, comunicando alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, manifesta implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite. Pertanto, l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione delle prestazioni "extra budget" assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 sexies CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 quinquies CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)