Sez. 3, Ordinanza n. 25514 del 24/09/2024 (Rv. 672447-01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA | Struttura sanitaria accreditata - Credito per le prestazioni erogate nell'ambito del servizio sanitario nazionale - Onere della prova - Tetto di spesa - Ineludibilità - Conseguenze.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA
In tema di prestazioni erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, ove l'azienda sanitaria comunichi alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per la loro erogazione, manifestando implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione di prestazioni extra budget assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c..
Cod. Civ. art. 2041, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 quinquies lett. D CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 sexies CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)