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Sez. 2, Sentenza n. 14658 del 23/06/2006 (Rv. 590560 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COSTRUZIONI IN ADERENZA - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE) | Disciplina di cui all'art. 877 cod. civ. - Condizioni - Tassatività - Conseguenze - Incertezza del confine - Diritto di costruire in aderenza senza corrispondere l'indennità per l'occupazione del suolo contiguo al fabbricato del vicino - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590560-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COSTRUZIONI IN ADERENZA - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE)

Ai sensi dell'art. 877 cod. civ. il diritto di costruire in aderenza può essere esercitato esclusivamente nelle ipotesi di cui: a) al primo comma, che attribuisce al proprietario del suolo sul cui confine il vicino abbia in precedenza edificato la possibilità, se non intende avvalersi della facoltà di chiedere la comunione del muro, di realizzare la propria fabbrica in aderenza allo stesso (in tali casi, ove tale diritto sia controverso la sentenza ha natura dichiarativa); b) al secondo comma, in relazione all'art. 875 comma primo cod. civ., che prevede - nei casi in cui il vicino abbia edificato a distanza inferiore alla metà di quella legale o regolamentare - la possibilità di chiedere l'acquisizione in proprietà, previo indennizzo, della parte di suolo compresa tra il confine ed il muro del vicino, occupata ai fini dell'edificazione in aderenza alla fabbrica del confinante (in quest'ultima ipotesi la sentenza, che riconosca il diritto potestativo, ha natura costitutiva). Pertanto, poichè rispetto alle predette ipotesi "tertium non datur", nel caso in cui sia incerto il confine tra i fondi è priva di fondamento normativo la pretesa di costruire in aderenza al fabbricato del vicino senza corrispondere l'indennità dovuta per acquisire la proprietà del suolo contiguo, di cui sia controversa la proprietà.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 875 CORTE COST., Cod. Civ. art. 877

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)