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Sez. 2, Sentenza n. 3408 del 16/02/2006 (Rv. 587821 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE | Modifica della costruzione originaria - Condizioni - Possibilità del prevenuto di scegliere tra la facoltà di arretrare la propria costruzione in modo da rispettare il distacco minimo previsto dalla legge e la facoltà di costruire in appoggio o in aderenza - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587821-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE

In tema di costruzioni sul confine, il principio che la scelta, in concreto effettuata dal preveniente, di una delle soluzioni costruttive consentitegli (sul confine, a distanza legale dal confine, a distanza inferiore al distacco) può essere successivamente mutata qualora la situazione lo consenta, opera incondizionatamente soltanto allorchè la soluzione originariamente legittima consenta, anche dopo la modifica, al vicino di esercitare, nella prima e terza ipotesi, il diritto di costruire in aderenza o in appoggio del muro del preveniente. (Nella specie la costruzione originaria era stata posta, in assenza di regolamento edilizio, alla distanza legale di m. 1, 50 dal confine; successivamente, non risultando ancora edificato il terreno dei vicini, i prevenienti avevano modificato la costruzione fabbricando in prosecuzione sullo stesso fronte sempre alla stessa distanza. La S.C., confermando la sentenza di merito, ha ritenuto legittimo tale comportamento, restando possibile per i prevenuti la scelta tra edificare alla distanza di 10 metri dal fabbricato, nelle more introdotta dal regolamento edilizio, ovvero costruire in aderenza al fabbricato ampliato, occupando il terreno interposto tra esso e il confine, secondo la previsione dell'art. 875 cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 874, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST., Cod. Civ. art. 877

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)