Sez. L, Sentenza n. 2937 del 01/03/2001 (Rv. 544264 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Pensione o assegno di invalidità civile - Requisiti reddituale e di incollocazione al lavoro - Verifica d'ufficio - Necessità - Limiti - Esistenza di giudicato interno per mancata impugnazione sul punto della sentenza di accoglimento.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Nei giudizi diretti al riconoscimento del diritto a pensione o assegno di invalidità civile, costituiscono elementi costitutivi del diritto, la cui sussistenza va verificata anche d'ufficio, oltre ai requisiti sanitari, sia il requisito reddituale che quello socio - economico, cosiddetto della incollocazione al lavoro; tuttavia le relative questioni non sono ulteriormente proponibili nel caso di formazione al riguardo di giudicato interno implicito, a causa dell'accoglimento della domanda in primo grado e della formulazione di motivi di appello soltanto con riferimento al requisito sanitario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)